Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego –Cultore Istituzioni di diritto pubblico Università di Roma Tre.
Dall’analisi delle disposizioni del comparto degli Enti di ricerca, si rileva la esistenza del peculiare istituto del “conto ore individuale” che consente a favore dei dipendenti degli enti di ricerca, la conversione in forma di riposi compensativi delle ore di lavoro straordinario svolte presso l’ ente . In primo luogo quanto alla definizione di lavoro straordinario giova richiamare gli artt. 1 c.2. lett . c ,e art.5 del D.lgs n.66 del 8 aprile 2003 . Ciò detto, l’istituto è regolamentato dall’art.49 del contratto collettivo nazionale 1998/2001 che al primo comma dispone espressamente che “qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate secondo gli ordinamenti degli enti possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative o frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative”. Dal secondo comma della disposizione si ricava invece un limite temporale alla fruizione delle ore convertite in riposo compensativo,atteso che ” al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo”. Nel terzo comma invece, si ricava in qualche modo il rafforzamento della tutela del diritto del dipendente nei casi di impossibilità di fruizione dovute a “particolari esigenze” della propria amministrazione; in tali casi infatti la norma prevede espressamente che” ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite”. L’ultimo comma della disposizione infine, rinvia alla contrattazione integrativa la definizione di ulteriori criteri generali per la fruizione dei riposi compensativi .