Di Maurizio Danza Libero docente Istituzioni di diritto pubblico .Università degli Studi di Roma Tre
Anche la pubblica amministrazione dal 22 agosto del 2013 è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico per la violazione dei tempi previsti dai propri procedimenti amministrativi. Ciò è previsto dal comma 1 dell’articolo 28 della legge n. 98 del 9 agosto 2013 (di conversione del noto d.l. 69/2013 c.d. decreto del fare). A ben vedere tale disposizione circoscrive però il principio appena introdotto, secondo cui il diritto all’indennizzo è applicabile in relazione a tutti i procedimenti amministrativi, prevedendo al comma 10 un avvio sperimentale limitato ai soli procedimenti afferenti “l’avvio e l’esercizio delle attività d’impresa”. Va subito precisato come l’istituto dell’indennizzo da “mero ritardo”, ottenibile a prescindere dalla prova della “ entità del danno ”, si differenzia in realtà dalla fattispecie del risarcimento del danno da ritardo (art. 2-bis, comma 1, L. 241/1990), per ottenere il quale occorre,invece, provare il danno subito e, secondo la dottrina anche la prova dell’utilità finale e cioè il fatto che l’istanza non presa in considerazione dalla pa sarebbe andata a buon fine. Il successivo comma 12 fissa poi in diciotto mesi la durata del periodo di prima applicazione, decorso il quale l’istituto dell’indennizzo automatico, sarà esteso a tutti i procedimenti amministrativi. L’art.28 della L. n.98/2013 riconosce all’interessato “a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a trenta euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro”,con riferimento ai soli procedimenti a istanza di parte per i quali sussista l’obbligo di provvedere. Giova far rilevare però, come tale diritto maturi solo se, entro sette giorni dalla scadenza del suddetto termine, l’istante richieda l’esercizio del potere sostitutivo (art. 2, comma 9-bis, della L. 241/1990): in tal caso, se il titolare del potere sostitutivo non conclude il procedimento o non liquida l’indennizzo, l’interessato potrà presentare, ai sensi dell’art. 117 del codice del processo amministrativo un ricorso avverso il silenzio, corredato da una istanza volta ad ottenere l’indennizzo, ovvero, ai sensi del successivo art. 118 un ricorso per ingiunzione. Va poi chiarito ulteriormente come nel caso in cui il Giudice, ravvisi l’inammissibilità del ricorso o la manifesta infondatezza dell’istanza non assolta dalla pa nei termini previsti, l’istante possa essere condannato ad una somma pecuniaria assai rilevante.