IL NUOVO ART.34 DEL D.LGS.N.165/2001 IN TEMA DI GESTIONE DEL PERSONALE IN DISPONIBILITA’ NEL D.L. DEL GOVERNO IN VIA DI PUBBLICAZIONE: ASSEGNAZIONE DI NUOVE MANSIONI AL DIPENDENTE PUBBLICO

Art.5
(Assegnazione di nuove mansioni)

1. All’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.”
b) alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: “Entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33, comma 8 il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in via subordinata, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 33 comma 8.”.
c) il comma 6 è così sostituito “6. Nell’ambito della programmazione triennale del personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all’articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell’articolo 23-bis il termine di cui all’articolo 33 comma 8 resta sospeso e l’onere retributivo è a carico dall’amministrazione o dell’ente che utilizza il dipendente.”.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 568-ter è inserito il seguente: “567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall’avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all’amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.”.

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  1. angela di fabio ha detto:

    interessante

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