RAPPORTO MONITORAGGIO ARAN CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2011 : LE CONCLUSIONI

Maurizio Danza – Libero docente Istituzioni di diritto pubblico Università degli studi di Roma Tre -Arbitro del pubblico impiego

 Il rapporto sulla contrattazione integrativa nelle pubbliche amministrazioni è indubbiamente il primo che l’ARAN ha provveduto a redigere, dopo le nuove norme in materia di relazioni sindacali entrate in vigore con il d.lgs.n.150/ 2009 ed anche uno dei primi,focalizzato sulle materie oggetto dei singoli contratti, valutate in diretta relazione con quanto indicato nella legge e nei contratti nazionali. Detto monitoraggio appare particolarmente innovativo anche in considerazione della sperimentalità del lavoro, che potrà negli anni successivi ampliarsi, sia per quantità e ampiezza della rilevazione sia per qualità della stessa (ossia per un’analisi più compiuta del merito dei contenuti dei contratti).

Un primo dato fondamentale che emerge dalla rilevazione è il numero contenuto dei contratti pervenuti in rapporto alle amministrazioni monitorate. Potrebbe, questo, non rappresentare un elemento degno di nota, tenuto conto che i contratti nazionali di riferimento sono stati sottoscritti da tempo e che, conseguentemente, la contrattazione integrativa può aver già operato, sulle materie più “significative” ben prima del 2011. Pur non disponendo di precisi termini di raffronto con altri periodi, è difficile tuttavia non mettere in relazione questa evidenza con il contesto attuale, dominato dal blocco della contrattazione nazionale e dai diversi vincoli che, a partire dal 2010,hanno fortemente limitato il ricorso ad alcuni istituti tipicamente contrattuali (come le progressioni economiche). Altro elemento desumibile dal rapporto ARAN è il fatto che la contrattazione è quasi tutta incentrata su contenuti strettamente economici e , principalmente,sulla ripartizione dei fondi per le risorse decentrate e sui criteri di incentivazione economica del personale. Riguardo a quest’ultimo tema, oggetto di particolare attenzione nell’ambito del d. lgs. n. 150/2009, non sono stati registrati molti casi di definizione dei sistemi di incentivazione economica, in termini innovativi e di maggiore coerenza con il nuovo quadro legale. Sembra piuttosto prevalere una contrattazione minimale di  “mantenimento”, tesa semplicemente alla ridefinizione annuale delle risorse, nell’ambito dei tetti di spesa previsti dal D.L. n. 78/2010. La contrattazione a carattere normativo, salvo pochi casi, rappresenta piuttosto un’eccezione. Nei pochi casi rilevati, si registra inoltre, su questo terreno, una tendenziale invasione di ambiti oggi sottratti alla contrattazione, a seguito della ridefinizione del perimetro di quest’ultima disposta dal d. lgs. n. 150/2009. La bassa percentuale di contratti a carattere normativo, pur largamente spiegata dal contesto ricordato, denota, per altro verso, una scarsa attenzione all’obbligo di ridefinizione e riallineamento dei contratti collettivi integrativi previsto dal d.lgs. 150/2009, in coerenza con la nuova cornice di riferimento legale, pena l’estinzione legale dei contratti integrativi vigenti alla data dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (15 novembre 2009), con termini diversificati a seconda dei settori (31 dicembre 2010 per amministrazioni statali ed enti pubblici, 31 dicembre 2012 per regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale). Appare dunque di un qualche rilievo, tenuto conto della generalità dell’obbligo, il fatto che nessuna contrattazione “sostitutiva” sia pervenuta nel corso dell’anno 2011. Sulla ritrosia di molte amministrazioni ad affrontare il problema della sostituzione dei contratti vigenti al 15 novembre 2009 per il loro allineamento con le nuove norme di legge, potrebbe aver pesato, oltre che la difficoltà di raggiungere l’accordo con la controparte sindacale, anche l’iniziale, diffuso contenzioso in sede giudiziale sull’applicabilità diretta ed immediata delle nuove norme di legge, principalmente sull’ambito delle relazioni sindacali. L’esito incerto e contraddittorio dei primi contenziosi in materia ,almeno sino alla promulgazione del d.lgs. n. 141/2011, ha sicuramente spinto le amministrazioni ad una particolare prudenza. Pur non essendo oggetto del presente lavoro, è interessante inoltre indagare in che misura i precedenti contratti integrativi, anche se legalmente “estinti”, continuino a regolare nei fatti le singole amministrazioni. Sulla trattabilità delle materie, emerge un quadro di sintesi abbastanza uniforme tra i vari comparti, ma comunque condizionato dal contesto nel quale ha avuto luogo la rilevazione. Nel complesso, si può situare attorno al 68% la percentuale di contratti pienamente rispettosi dei limiti di trattabilità posti dalle regole esterne. Si tratta, tuttavia, in massima parte, di contratti classificati nella tipologia “annuale-economico” e, pertanto, dal contenuto per lo più limitato a materie sicuramente annoverabili tra quelle ancora contrattabili. Pur nell’impossibilità di operare raffronti puntuali, si può ragionevolmente ipotizzare che, in precedenti periodi, caratterizzati da minori vincoli esterni (soprattutto di natura finanziaria) e da una contrattazione nazionale pienamente operativa, il monitoraggio, per quanto concerne la conformità ai limiti di trattabilità, avrebbe avuto esiti meno incoraggianti. Interessante anche notare che il restante 32% circa di contratti non pienamente rispettosi dei limiti di trattabilità, è composto soprattutto di contratti per i quali sono state rilevate esclusivamente materie non più negoziabili dopo il d. lgs. n. 150/2009: più precisamente, questi ultimi sono circa il 27%. Nell’interpretazione di questo dato, si deve anche tener conto delle incertezze sul piano normativo e del contenzioso giudiziale, che hanno caratterizzato soprattutto la prima fase di applicazione delle nuove norme di legge. In mancanza di certezze e di punti di riferimento chiari, molte amministrazioni hanno preferito “trattare” le materie dubbie piuttosto che esporsi al rischio di contenzioso. Altro punto da sottolineare, come criticità, è l’invio di molti contratti privi o di relazione tecnica o illustrativa. Questo dato rileva sia sul piano della trasparenza che su quello della conoscibilità e comprensione delle scelte compiute nonché dei loro impatti sulle condizioni finanziarie e di bilancio.

 

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Avvocato Prof Diritto Del Lavoro Universitas Mercatorum
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